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Statuto dell’Associazione Medusa.
Associazione Culturale "Medusa – Società versiliese di cultura -
ART. 1
Costituzione
È liberamente costituita l’Associazione culturale "Medusa – Società versiliese di cultura" (di seguito denominata Associazione). Si tratta di una associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle norme del Codice civile e dal presente statuto.
ART 1-
L’Associazione, alla luce della promulgazione del D. Lgs. N. 117/2017,
muta la propria denominazione in "Medusa – Società versiliese di cultura -
Nel perseguimento degli scopi sociali di cui al successivo art. 3, l’Associazione opererà secondo i criteri disciplinati dagli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. N. 117/2017, nonché delle relative norme di attuazione, della normativa regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 2
Sede legale.
La sede legale dell’Associazione è a Viareggio, hotel Esplanade, Piazza Puccini 18.
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Viareggio non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
L’ambito di attività dell’Associazione è prevalentemente rivolto al territorio di Viareggio e della Versilia, con possibilità di estensione ad altre aree del territorio nazionale e di collaborazione a iniziative internazionali all’interno dell’Europa.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3
Finalità
a) Le finalità dell’Associazione sono la programmazione, gestione e organizzazione di eventi culturali quali incontri, letture poetiche, conferenze, convegni, proiezioni cinematografiche, mostre d’arte; l’attività editoriale ed espositiva; la gestione e programmazione di spazi di spettacolo con finalità culturale. Tali attività si svolgeranno nel solco della tradizione culturale viareggina e versiliese.
b) Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può collaborare con amministrazioni, enti ed imprese di natura pubblica e privata, istituti, università, associazioni, forze sociali ed altri organismi italiani e stranieri, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
ART. 4
L’amministrazione e le risorse
a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai proventi delle proprie attività culturali e promozionali, da contributi e finanziamenti di terzi.
b) L’Associazione può ricevere contributi da parte dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati e accedere a finanziamenti previsti dalle norme comunitarie, statali, regionali, provinciali e comunali.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5
Gli organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente dell’Associazione.
ART. 6
L’Assemblea dei soci
a) L’Associazione è retta dall’Assemblea generale. Sono membri dell’Assemblea generale tutti i soci. L’Assemblea ha il potere di definire gli indirizzi generali cui si deve ispirare l’attività gestionale, approvare i bilanci e il regolamento dell’Associazione, nominare il Consiglio direttivo, surrogare eventuali consiglieri dimissionari, deliberare le modifiche allo Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione; più in generale, spetta all’Assemblea esercitare i poteri concernenti l’amministrazione ordinaria o straordinaria, che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
b) I membri dell’Assemblea generale possono aumentare fino ad un numero illimitato. La decadenza dallo status di socio è deliberata dal consiglio direttivo in seguito al mancato pagamento di due quote annuali: in ogni caso per partecipare con diritto di voto alle assemblee i soci devono essere in regola con i pagamenti.
c) L’ingresso di nuovi associati avviene per accettazione da parte del Consiglio direttivo.
d) L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio direttivo o almeno da un quinto degli associati. È convocata con un preavviso di almeno 8 giorni, mediante lettera raccomandata, e-
e) Le riunioni dell’assemblea possono essere ordinarie o straordinarie. L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo; approva il bilancio consuntivo (entro il 31 maggio di ogni anno) predisposto dal Consiglio direttivo; determina gli indirizzi dell’associazione; surroga i componenti dimissionari del consiglio direttivo; approva il regolamento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. Le deliberazioni dell’assemblea sono regolarmente assunte, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti nell’apposito libro dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti ed è regolarmente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per modificare lo Statuto è necessaria, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, inclusa la maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti all’assemblea che ne discute e delibera. Qualora l’assemblea straordinaria sia indetta per discutere proposte di modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, la convocazione deve avvenire tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della seduta.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
ART. 7
Soci fondatori
Sono soci fondatori gli associati che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la sfiducia al Presidente non sono valide se non vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti all’assemblea che ne discute e delibera.
ART. 8
Il Consiglio direttivo
a) L’Assemblea dei soci elegge al suo interno un Consiglio direttivo avente le funzioni di programmazione e gestione della amministrazione. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di programma di attività annuale che sarà sottoposto all’Assemblea degli iscritti per l’approvazione o modifica. Esso è incaricato della realizzazione dei programmi in conformità con gli indirizzi generali definiti dall’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra un minimo di sette e un massimo di quindici, incluso il Presidente; la sua durata è di tre anni, rinnovabili secondo quanto stabilito dal regolamento dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, qualora ciò sia utile per le attività che gli sono assegnate, può cooptare soci al suo interno fino al raggiungimento del numero massimo di componenti previsto. La cooptazione comporta che la nuova composizione del Consiglio Direttivo sia sottoposta alla votazione della prima Assemblea dei soci in calendario. La nuova composizione del Consiglio Direttivo, come votata dall’Assemblea, fa decorrere da quel momento il periodo triennale di nomina dei componenti.
b) Il Consiglio direttivo (Cd) elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione, il vicepresidente e il segretario-
c) Il Consiglio direttivo si riunisce per impulso della presidenza o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta. Predispone i programmi dell’Associazione, tenendo conto delle indicazioni generali dell’Assemblea; prepara le bozze dei bilanci da sottoporre all’Assemblea e le proposte da sottoporre alla stessa Assemblea; predispone il regolamento per il migliore funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; stabilisce le quote sociali; vigila sulla regolare tenuta dei libri dei verbali, della contabilità, del libro dei soci.
d) La convocazione del Cd avviene con le stesse modalità previste per le assemblee ordinarie. Le riunioni del Cd sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e sono regolarmente assunte se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
e) Il Presidente, i membri del Cd e i soci che abbiano sostenuto spese relativamente a incarichi assegnati dal consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Cd e opportunamente documentate.
ART. 9
Il Presidente dell’Associazione
a) Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Cd, proponendo le materie da trattare nelle adunanze. Verifica, in ogni caso, che nella esecuzione dei programmi vengano rispettati gli indirizzi definiti dall’Assemblea Generale. In caso di impedimento o assenza temporanea, viene sostituito dal vicepresidente.
b) Il Presidente può, per comprovati motivi, decadere in seguito a un atto formale di sfiducia. Tale deliberazione, proposta da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza del Consiglio direttivo, per avere efficacia deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti all’assemblea che ne discute e delibera. In caso di decadenza del Presidente, l’assemblea provvede nel più breve tempo possibile a rinnovare il direttivo.
ART.10
Scioglimento e disposizioni finali
a) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi del Codice civile, dall’Assemblea generale secondo le modalità indicate agli articoli 6 (comma "e") e 7. Eventuali attivi economici residui saranno devoluti a una o più associazioni di beneficenza, individuate dall’Assemblea al momento dello scioglimento.
b) Tutte le cariche elettive sono gratuite e aperte a tutti i soci, salvo eventuali rimborsi per spese documentate e autorizzate, di cui all’articolo 8 comma "e")
c). Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.
ART.11
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare .
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
ART.12
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
ART 13
Il presente atto costitutivo, originariamente redatto in forma di scrittura privata, come già sottoscritto dei soci fondatori in data 19 dicembre 2015 e come modificato e integrato in data odierna, consta di 7 pagine. È letto, approvato con voto unanime dell’Assemblea Generale degli Iscritti e sottoscritto dal Presidente protempore in carica.
Viareggio, 26 gennaio 2023
Il Presidente Franco Pulzone